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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 1991, n. 29

ISTITUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ALLEVATORI A SCOPO COMMERCIALE DI API REGINE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE LA TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 19 novembre 1991

Art. 2
1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione regionale per l'Albo degli allevatori di api regine di razza "Ligustica".
2. La Commissione è composta:
a) dall'assessore all'Agricoltura e Alimentazione, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal direttore dell'Istituto Nazionale Apicoltura o da un suo delegato;
c) da un veterinario dell'Unità sanitaria locale, esperto nel settore apistico, scelto dall'assessore all'Agricoltura e Alimentazione;
d) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciuti;
e) da due rappresentanti degli allevatori di api regine, iscritti all'Albo.
3. La Commissione ha la facoltà di invitare di volta in volta esperti del settore.
4. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
5. Funge da segretario un collaboratore dell'assessorato Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia-Romagna.
6. La Commissione dura in carica cinque anni.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.

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