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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 1991, n. 29

ISTITUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ALLEVATORI A SCOPO COMMERCIALE DI API REGINE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE LA TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 19 novembre 1991

Art. 3
1. La Commissione regionale per l'Albo degli allevatori di api regine svolge i seguenti compiti:
a) istruisce le domande dei richiedenti, effettuando anche eventuali sopralluoghi;
b) formula al Comitato consultivo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 35 del 1988, i pareri inerenti l'ammissione all'Albo;
c) propone iniziative per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico;
d) esprime un parere sui programmi finalizzati all'approfondimento ed aggiornamento degli indirizzi di miglioramento genetico;
e) elabora indirizzi di carattere tecnico e sanitario per la tutela degli allevamenti e per evitare l'inquinamento del patrimonio genetico, attraverso anche l'istituzione di zone di rispetto;
f) propone le modalità di verifica sulla idoneità sanitaria dell'allevamento, in funzione anche delle dichiarazioni sanitarie da rilasciare per il commercio delle api regine;
g) propone la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli allevatori di api regine allorché, in occasione di successive verifiche o sopralluoghi, riscontri la mancanza dei requisiti genetici o di quelli previsti dall'art. 4.

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