Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 1991, n. 29

ISTITUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ALLEVATORI A SCOPO COMMERCIALE DI API REGINE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE LA TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 19 novembre 1991

Art. 4
1. La domanda di ammissione all'Albo degli allevatori, su carta legale, deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Agricoltura e Alimentazione. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il luogo di residenza;
d) l'indirizzo dell'azienda o delle postazioni presso cui sono collocati gli apiari di allevamento;
e) il numero di censimento di cui al decreto del Presidente della Giunta n. 394 del 27 giugno 1986.
2. La domanda deve essere corredata da una relazione contenente gli elementi tecnico-economici che comprovino l'idoneità del richiedente e quella delle strutture impiegate. Allegata alla relazione tecnico-economica deve essere presentata una dichiarazione rilasciata dall'Istituto Nazionale Apicoltura, relativa alla rispondenza delle caratteristiche biometriche dei campioni esaminati alla razza "Ligustica". Detta dichiarazione è rilasciata su campionamento randomizzato, effettuato da un tecnico dell'Istituto stesso.
3. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a partecipare ai programmi di miglioramento genetico predisposti dall' Istituto Nazionale Apicoltura, in base agli orientamenti espressi dalla Commissione di cui all'art. 2, e agli aggiornamenti organizzati dalla Regione.

Espandi Indice