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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 1991, n. 29

ISTITUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ALLEVATORI A SCOPO COMMERCIALE DI API REGINE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE LA TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 19 novembre 1991

Art. 5
1. La permanenza nell'Albo degli allevatori è subordinata al rispetto, da parte dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, all'ottemperanza delle disposizioni emanate dalla Commissione di cui all'art. 2 e alla idoneità biotecnica degli allevamenti.
2. L'idoneità biotecnica, data dall'insieme dei parametri biometrici e dalle caratteristiche dell'allevamento, è verificata dalla Commissione di cui all'art. 2.
3. L'idoneità sanitaria compete al Servizio Veterinario.
4. L'ammissione e la permanenza nell'Albo sono subordinate all'impegno da parte dell'allevatore, nell'ambito della metodologia del miglioramento genetico della razza "Ligustica", ad instaurare un rapporto di collaborazione e di interscambio di ceppi con gli apicoltori della zona di rispetto e con altri apicoltori di fiducia.

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