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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 1991, n. 29

ISTITUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ALLEVATORI A SCOPO COMMERCIALE DI API REGINE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE LA TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 19 novembre 1991

Art. 6
1. L'allevamento di api regine di razza "Ligustica" nella regione Emilia-Romagna viene tutelato attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale contenente il divieto di introdurre e di allevare sul territorio regionale api di razza diversa dall'"Apis mellifera ligustica", nonché ibridi interrazziali.

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