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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 1991, n. 29

ISTITUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ALLEVATORI A SCOPO COMMERCIALE DI API REGINE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE LA TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 19 novembre 1991

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. È istituito presso la Regione Emilia-Romagna l'Albo degli allevatori di api regine di razza "Ligustica".Possono iscriversi all'Albo i produttori apistici di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 35 del 1988, allevatori di api regine che dispongono di almeno centocinquanta alveari rispondenti ai requisiti fissati dall'art. 4.
2. L'Albo degli allevatori delle api regine è tenuto presso l'assessorato Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia-Romagna.
3. L'iscrizione all'Albo avviene, su proposta del Comitato consultivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 35 del 1988, con decreto del Presidente della Giunta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo parere della Commissione di cui all'art. 2.
Art. 2
1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione regionale per l'Albo degli allevatori di api regine di razza "Ligustica".
2. La Commissione è composta:
a) dall'assessore all'Agricoltura e Alimentazione, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal direttore dell'Istituto Nazionale Apicoltura o da un suo delegato;
c) da un veterinario dell'Unità sanitaria locale, esperto nel settore apistico, scelto dall'assessore all'Agricoltura e Alimentazione;
d) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciuti;
e) da due rappresentanti degli allevatori di api regine, iscritti all'Albo.
3. La Commissione ha la facoltà di invitare di volta in volta esperti del settore.
4. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
5. Funge da segretario un collaboratore dell'assessorato Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia-Romagna.
6. La Commissione dura in carica cinque anni.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Art. 3
1. La Commissione regionale per l'Albo degli allevatori di api regine svolge i seguenti compiti:
a) istruisce le domande dei richiedenti, effettuando anche eventuali sopralluoghi;
b) formula al Comitato consultivo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 35 del 1988, i pareri inerenti l'ammissione all'Albo;
c) propone iniziative per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico;
d) esprime un parere sui programmi finalizzati all'approfondimento ed aggiornamento degli indirizzi di miglioramento genetico;
e) elabora indirizzi di carattere tecnico e sanitario per la tutela degli allevamenti e per evitare l'inquinamento del patrimonio genetico, attraverso anche l'istituzione di zone di rispetto;
f) propone le modalità di verifica sulla idoneità sanitaria dell'allevamento, in funzione anche delle dichiarazioni sanitarie da rilasciare per il commercio delle api regine;
g) propone la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli allevatori di api regine allorché, in occasione di successive verifiche o sopralluoghi, riscontri la mancanza dei requisiti genetici o di quelli previsti dall'art. 4.
Art. 4
1. La domanda di ammissione all'Albo degli allevatori, su carta legale, deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Agricoltura e Alimentazione. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il luogo di residenza;
d) l'indirizzo dell'azienda o delle postazioni presso cui sono collocati gli apiari di allevamento;
e) il numero di censimento di cui al decreto del Presidente della Giunta n. 394 del 27 giugno 1986.
2. La domanda deve essere corredata da una relazione contenente gli elementi tecnico-economici che comprovino l'idoneità del richiedente e quella delle strutture impiegate. Allegata alla relazione tecnico-economica deve essere presentata una dichiarazione rilasciata dall'Istituto Nazionale Apicoltura, relativa alla rispondenza delle caratteristiche biometriche dei campioni esaminati alla razza "Ligustica". Detta dichiarazione è rilasciata su campionamento randomizzato, effettuato da un tecnico dell'Istituto stesso.
3. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a partecipare ai programmi di miglioramento genetico predisposti dall' Istituto Nazionale Apicoltura, in base agli orientamenti espressi dalla Commissione di cui all'art. 2, e agli aggiornamenti organizzati dalla Regione.
Art. 5
1. La permanenza nell'Albo degli allevatori è subordinata al rispetto, da parte dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, all'ottemperanza delle disposizioni emanate dalla Commissione di cui all'art. 2 e alla idoneità biotecnica degli allevamenti.
2. L'idoneità biotecnica, data dall'insieme dei parametri biometrici e dalle caratteristiche dell'allevamento, è verificata dalla Commissione di cui all'art. 2.
3. L'idoneità sanitaria compete al Servizio Veterinario.
4. L'ammissione e la permanenza nell'Albo sono subordinate all'impegno da parte dell'allevatore, nell'ambito della metodologia del miglioramento genetico della razza "Ligustica", ad instaurare un rapporto di collaborazione e di interscambio di ceppi con gli apicoltori della zona di rispetto e con altri apicoltori di fiducia.
Art. 6
1. L'allevamento di api regine di razza "Ligustica" nella regione Emilia-Romagna viene tutelato attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale contenente il divieto di introdurre e di allevare sul territorio regionale api di razza diversa dall'"Apis mellifera ligustica", nonché ibridi interrazziali.

Il presente regolamento sarà publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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