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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

Art. 2

(sostituito comma 8 e aggiunti commi 8 bis e 8 ter

da art.1 R.R. 3 aprile 1998 n. 9)

Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale
Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:
a) archetto (dialettale "artò"). Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L'attrezzo non può avere più di tre inganni. L'archetto non è consentito per la pesca nelle lagune;
b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale "tramai"). Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;
c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale "blanzò"). Lato massimo della rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200;
d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 25;
e) bilancino o quadratello (dialettale "blanzè"). Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 20;
f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm. 6;
g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale "cogol"). Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la metà del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali;
h) durlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);
i) nassa (dialettale "canarola"). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm. 12; .
l) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
n) da una a tre canne, con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15. Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m. 100, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20;
p) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
3. Nelle zone "A" è consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.
4. Gli attrezzi soprindicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.
5. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).
6. Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.
7. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
8. Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, è altresì permessa la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso della licenza tipo A nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192 Sito esterno (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi).
8 bis. Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità.
8 ter. Il Presidente della Provincia, nel caso intenda esercitare la facoltà di cui al comma 8 bis, determina in via generale le caratteristiche, le modalità e le finalità delle forme di autocontrollo.

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