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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

Art. 3

(già modificata lett. a) comma 3 e comma 4 da art. 1 R.R. 5 aprile 1995 n. 17; poi aggiunta lett. c) bis al comma 3 e sostituito comma 6 da art. 2 R.R. 3 aprile 1998 n. 9, infine modificato comma 4 da art. 1 R.R. 30 ottobre 2003 n. 22)

Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa
1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami; b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; c) una lenza a mano, con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante; d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6.
2. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.
3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6.
b) durlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;
c) bilancione fisso. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.
c ) bis. sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
4. L'uso dei bilancioni fissi può essere consentito dalla Provincia territorialmente competente sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dell'autorità idraulica competente, per le strutture insistenti sul demanio idrico, ovvero dal Servizio regionale competente per l'economia ittica, per le strutture insistenti sul demanio marittimo.
5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati. Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a:
a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal piano ittico del bacino idrografico;
b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto. La provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi. Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del piano di bacino, la Provincia dispone limitazioni alla pesca con il bilancione, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalità ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.
6. Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalità stabilite dalle Province. È consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione delle attrezzature e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.
7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformità ai provvedimenti emanati dalla provincia, sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutività. Dopo tale scadenza la pesca può essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.

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