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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

Art. 4
Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250 Sito esterno (previdenze a favore Sito esternodei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) Sito esterno
1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validità potrà essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona "A" - esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona "B". Nei tratti classificati in zona "B" concessi alla pesca professionale la Provincia può vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione.
2. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato.

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