Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

TITOLO I
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"
Art. 2

(sostituito comma 8 e aggiunti commi 8 bis e 8 ter

da art.1 R.R. 3 aprile 1998 n. 9)

Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale
Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:
a) archetto (dialettale "artò"). Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L'attrezzo non può avere più di tre inganni. L'archetto non è consentito per la pesca nelle lagune;
b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale "tramai"). Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;
c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale "blanzò"). Lato massimo della rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200;
d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 25;
e) bilancino o quadratello (dialettale "blanzè"). Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 20;
f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm. 6;
g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale "cogol"). Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la metà del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali;
h) durlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);
i) nassa (dialettale "canarola"). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm. 12; .
l) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
n) da una a tre canne, con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15. Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m. 100, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20;
p) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
3. Nelle zone "A" è consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.
4. Gli attrezzi soprindicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.
5. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).
6. Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.
7. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
8. Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, è altresì permessa la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso della licenza tipo A nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192 Sito esterno (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi).
8 bis. Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità.
8 ter. Il Presidente della Provincia, nel caso intenda esercitare la facoltà di cui al comma 8 bis, determina in via generale le caratteristiche, le modalità e le finalità delle forme di autocontrollo.
Art. 3

(già modificata lett. a) comma 3 e comma 4 da art. 1 R.R. 5 aprile 1995 n. 17; poi aggiunta lett. c) bis al comma 3 e sostituito comma 6 da art. 2 R.R. 3 aprile 1998 n. 9, infine modificato comma 4 da art. 1 R.R. 30 ottobre 2003 n. 22)

Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa
1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami; b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; c) una lenza a mano, con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante; d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6.
2. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.
3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6.
b) durlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;
c) bilancione fisso. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.
c ) bis. sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
4. L'uso dei bilancioni fissi può essere consentito dalla Provincia territorialmente competente sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dell'autorità idraulica competente, per le strutture insistenti sul demanio idrico, ovvero dal Servizio regionale competente per l'economia ittica, per le strutture insistenti sul demanio marittimo.
5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati. Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a:
a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal piano ittico del bacino idrografico;
b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto. La provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi. Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del piano di bacino, la Provincia dispone limitazioni alla pesca con il bilancione, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalità ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.
6. Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalità stabilite dalle Province. È consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione delle attrezzature e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.
7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformità ai provvedimenti emanati dalla provincia, sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutività. Dopo tale scadenza la pesca può essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.

Espandi Indice