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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

TITOLO II
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B" E "C"
Art. 4
Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250 Sito esterno (previdenze a favore Sito esternodei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) Sito esterno
1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validità potrà essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona "A" - esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona "B". Nei tratti classificati in zona "B" concessi alla pesca professionale la Provincia può vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione.
2. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato.
Art. 5

(eliminato ultimo capoverso del comma 1 da art. 2 R.R. 5 aprile 1995 n. 17)

Attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa
1. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate "B" sono consentiti:
a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;
b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare, ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;
c) una mazzacchera: ombrello di rete per raccogliere le anguille con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
d) da una a tre lenze a mano con non più di tre ami ciascuna. ...
2. Ai pescatori muniti della licenza di pesca dilettantistica può essere consentita inoltre la pesca ricreativa con i bilancioni fissi ancora esistenti nelle acque della zona "B" che, al 31 dicembre 1992 sulla base degli accertamenti effettuati dalle Province, siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al piano di gestione ittica adottato dalla provincia territorialmente competente, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni con ordinanza del Presidente della Provincia o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.
3. Nelle acque di categoria "C" ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con una canna armata con amo, con o senza mulinello. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

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