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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

TITOLO III
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"
Art. 6
Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica
1. Nelle acque della zona "D", la pesca è consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validità e del tesserino previsto dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art. 16 - comma 3 - esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:
a) da una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo usata con esca naturale o artificiale;
b) una canna con o senza mulinello munita di non più di tre anni, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca "artificiale".
2. Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne specifichi anche le modalità, nelle acque dei bacini idroelettrici.
3. Nelle zone classificate "D" è vietato ogni tipo di pasturazione.

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