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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

TITOLO IV
PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA
Art. 7
Attrezzi consentiti
1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali è consentito l'uso degli attrezzi indicati all'art. 2 del presente regolamento.
2. Nelle acque di bonifica dove la pesca viene riservata ai pescatori dilettanti è permesso l'uso degli attrezzi, indicati dal presente regolamento:
a) all'art. 3, comma 3 per le zone classificate "A";
b) all'art. 5, comma 1 per le zone classificate "B";
c) all'art. 5, comma 3 per le zone classificate "C".
3. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.
4. La pesca da natante è vietata.

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