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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

TITOLO V
COLLOCAZIONE E PERIODI DI PESCA
Art. 8
Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti
1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno m. 20, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno m. 20 deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.
2. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.
3. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno m. 150 dagli appostamenti fissi di caccia, autorizzati a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno e sue modificazioni.
4. L'uso di natanti per la pesca è consentito solamente nelle acque delle zone classificate "A". Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione nel fiume Po per i natanti usati da pescatori di mestiere in esercizio con la lenza a mano e con la durlindana, e fatta eccezione per la pesca a mosca. Nel Po di Volano l'uso del natante non ancorato è consentito nel tratto appositamente delimitato dalla Provincia di Ferrara.
Art. 9

(già modificato comma 2 da art. 3 R.R. 5 aprile 1995 n. 17;

poi modificato da art. 3 R.R. 3 aprile 1998 n. 9)

Periodi di pesca alle diverse specie
1. Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.
2. In tutte le acque interne è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi sottoriportati:
specie periodo di divieto
Anguilla (Anguilla anguilla) senza limite
Barbo comune (Barbus barbus plebejus) 1/4 - 31/5
Barbo canino (Barbus meridionalis) 1/4 - 31/5
Carpa (Cyprinus carpio) 15/5 - 30/6
Cavedano (Leuciscus chepalus cabeda) senza limite
Cefalo (Mugil cephalus) senza limite
Cheppia (Alosa fallax nilotica) 1/5 - 30/6
Gambero (Austropotamobius pallipes italicus) 1/1 - 31/12
Ghiozzo di fiume (Padogobius martensi) 1/1 - 31/12
Go (Gobius ophiocephalus) senza limite
Granchio di fiume (Potamon fluviatile) 1/1 - 31/12
Luccio (Esox lucius) 15/12 - 15/4
Muggini (Liza ramada, Liza saliens, Liza aurata, Chelon labrosus) senza limite
Orata (Sparus aurata) senza limite
Passera Pianuzza (Platichthys flesus luscus) senza limite
Persico Reale (Perca fluviatilis) 1/4 - 31/5
Pigo (Rutilus pigus) senza limite
Salmerino (Salvelinus fontanilis)
disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone
Scazzone (Cottus gobio) 1/1 - 31/12
Spigola o Branzino (Dicentrarchus labrax) senza limiti
Storione Cobice (Acipenser naccarii) 1/1 - 31/12
Storione comune (Acipenser sturio) 1/1 - 31/12
Storione ladano (Huso huso) 1/1 - 31/12
Temolo (Thymallus thymallus) 1/10 - 31/5
Tinca (Tinca tinca) 15/5 - 30/6
Trota Fario (Salmo trutta trutta morpha fario) disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone.

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