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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11 , in quanto compatibili con quest'ultima.)

TITOLO VI
Attrezzi consentiti per la cattura delle rane
Art. 10
Attrezzi consentiti per la cattura delle rane
1. La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:
a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo a boccone;
b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale.
Art. 11
Disciplina dei servizi resi dall'Ente Parco
1. Nelle aree a parco il regolamento dell'Ente parco disciplina l'esercizio delle attività consentite dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna) e dal presente Regolamento e disciplina altresì i servizi resi per favorirne lo svolgimento per i quali la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette) all'art. 16 prevede entrate corrispondenti.

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