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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 18

DISCIPLINA DEL NOMADISMO IN APICOLTURA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA. (ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 17 SETTEMBRE 1991, N. 25)(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 59 del 5 aprile 1995

Art. 2
1. Chiunque intenda praticare il nomadismo nel territorio della Regione Emilia-Romagna deve darne comunicazione scritta al Presidente della Provincia di destinazione entro il mese di febbraio di ogni anno, per una programmazione negli spostamenti degli alveari nel territorio provinciale.
2. Contestuale comunicazione deve essere data al/ai Comune/Comuni interessato/i e ciò costituisce assolvimento, in via preventiva, a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35.
3. Nella comunicazione devono essere dichiarati:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo di residenza;
c) la sede dell'apiario o degli apiari da spostare ed il numero presunto degli alveari interessati allo spostamento;
d) la presumibile data di trasferimento;
e) il luogo di destinazione per gli spostamenti di alveari a fini produttivi; solo il comune o i comuni di destinazione per gli spostamenti di alveari che abbiano il fine di favorire l'impollinazione di fruttiferi e di colture sementiere;
f) la presunta durata della permanenza nell'area di destinazione.
4. Il nomadista, qualora dopo l'invio delle segnalazioni, non riceva, entro il 31 marzo, una specifica comunicazione da parte della Provincia o del Comune interessato, è autorizzato a trasferire i propri alveari nella località prescelta, senza dare ulteriore comunicazione agli enti pubblici, sia per l'andata che per il ritorno alle postazioni censite, in base al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di polizia veterinaria. La Provincia invia ai Comuni interessati l'elenco dei nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari.
5. In via del tutto eccezionale, per motivate esigenze di sfruttamento di determinati pascoli ovvero quando si renda necessario ed urgente il trasferimento dell'apiario in nuove postazioni, è consentito lo spostamento degli alveari, senza la prevista segnalazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione al Sindaco del Comune di arrivo entro 48 ore, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 35 del 1988.
6. Lo spostamento di alveari da una postazione censita ad un'altra censita non richiede alcuna segnalazione.
7. Il diritto di priorità nello sfruttamento del pascolo spetta al richiedente che non abbia apportato modifiche al suo programma di nomadismo.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 LR 4 marzo 2019, n. 2 il presente regolamento è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'art. 5.

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