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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 18

DISCIPLINA DEL NOMADISMO IN APICOLTURA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA. (ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 17 SETTEMBRE 1991, N. 25)(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 59 del 5 aprile 1995

Art. 3
1. È istituita con decreto del Presidente della Provincia una Commissione apistica provinciale, che ha sede presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio, composta da:
a) l'Assessore provinciale all'Agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
b) un veterinario del Servizio competente dell'Unità sanitaria locale del capoluogo della provincia, scelto dall'Assessore provinciale all'Agricoltura;
c) due rappresentanti delle Associazioni di produttori apistici legalmente riconosciute ed operanti nel territorio provinciale;
d) un rappresentante del Servizio agricoltura e alimentazione competente per territorio.
2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Amministrazione provinciale.
3. La Commissione apistica provinciale dura in carica cinque anni.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 LR 4 marzo 2019, n. 2 il presente regolamento è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'art. 5.

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