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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 18

DISCIPLINA DEL NOMADISMO IN APICOLTURA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA. (ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 17 SETTEMBRE 1991, N. 25)(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 59 del 5 aprile 1995

Art. 4
1. La Commissione apistica provinciale svolge i seguenti compiti consultivi per l'Amministrazione provinciale:
a) esamina le comunicazioni dei nomadisti, esprimendo il parere in merito;
b) propone i criteri di priorità nell'utilizzazione delle postazioni;
c) propone i criteri per la compatibilità tra gli apiari stanziali e quelli nomadi;
d) propone ogni altra iniziativa idonea a consentire una corretta applicazione del presente regolamento;
e) esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri su eventuali controversie che possano sorgere nell'applicazione del presente regolamento.
2. Nell'individuazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 1, deve comunque essere assicurata la priorità per l'utilizzazione delle postazioni utilizzate in precedenza dai produttori.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 LR 4 marzo 2019, n. 2 il presente regolamento è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'art. 5.

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