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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 18

DISCIPLINA DEL NOMADISMO IN APICOLTURA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA. (ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 17 SETTEMBRE 1991, N. 25)(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 59 del 5 aprile 1995

Art. 5
1. Gli apicoltori, quando spostano gli alveari per nomadismo o per la costituzione di nuovi apiari, devono rispettare le distanze minime dagli altri apiari.
2. Le distanze tra gli apiari devono essere calcolate dal centro dei singoli apiari.
3. Gli apiari, siano essi nomadi che stanziali, hanno dei raggi di rispetto in base alla loro consistenza che sono stabiliti dalla seguente tabella:
m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari;
m. 150 di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari;
m. 250 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari;
m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 e più alveari.
4. La Commissione apistica provinciale può, per particolari condizioni di raccolta e per specifiche situazioni, proporre, all'Assessorato regionale agricoltura, modifiche temporanee alle distanze indicate al comma 3. L'assessorato regionale può approvare la proposta con apposita circolare.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 LR 4 marzo 2019, n. 2 il presente regolamento è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'art. 5.

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