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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 18

DISCIPLINA DEL NOMADISMO IN APICOLTURA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA. (ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 17 SETTEMBRE 1991, N. 25)(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 59 del 5 aprile 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Per nomadismo in apicoltura si intende quel particolare tipo di conduzione dell'allevamento apistico che si basa sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante spostamenti degli alveari.
Art. 2
1. Chiunque intenda praticare il nomadismo nel territorio della Regione Emilia-Romagna deve darne comunicazione scritta al Presidente della Provincia di destinazione entro il mese di febbraio di ogni anno, per una programmazione negli spostamenti degli alveari nel territorio provinciale.
2. Contestuale comunicazione deve essere data al/ai Comune/Comuni interessato/i e ciò costituisce assolvimento, in via preventiva, a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35.
3. Nella comunicazione devono essere dichiarati:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo di residenza;
c) la sede dell'apiario o degli apiari da spostare ed il numero presunto degli alveari interessati allo spostamento;
d) la presumibile data di trasferimento;
e) il luogo di destinazione per gli spostamenti di alveari a fini produttivi; solo il comune o i comuni di destinazione per gli spostamenti di alveari che abbiano il fine di favorire l'impollinazione di fruttiferi e di colture sementiere;
f) la presunta durata della permanenza nell'area di destinazione.
4. Il nomadista, qualora dopo l'invio delle segnalazioni, non riceva, entro il 31 marzo, una specifica comunicazione da parte della Provincia o del Comune interessato, è autorizzato a trasferire i propri alveari nella località prescelta, senza dare ulteriore comunicazione agli enti pubblici, sia per l'andata che per il ritorno alle postazioni censite, in base al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di polizia veterinaria. La Provincia invia ai Comuni interessati l'elenco dei nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari.
5. In via del tutto eccezionale, per motivate esigenze di sfruttamento di determinati pascoli ovvero quando si renda necessario ed urgente il trasferimento dell'apiario in nuove postazioni, è consentito lo spostamento degli alveari, senza la prevista segnalazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione al Sindaco del Comune di arrivo entro 48 ore, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 35 del 1988.
6. Lo spostamento di alveari da una postazione censita ad un'altra censita non richiede alcuna segnalazione.
7. Il diritto di priorità nello sfruttamento del pascolo spetta al richiedente che non abbia apportato modifiche al suo programma di nomadismo.
Art. 3
1. È istituita con decreto del Presidente della Provincia una Commissione apistica provinciale, che ha sede presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio, composta da:
a) l'Assessore provinciale all'Agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
b) un veterinario del Servizio competente dell'Unità sanitaria locale del capoluogo della provincia, scelto dall'Assessore provinciale all'Agricoltura;
c) due rappresentanti delle Associazioni di produttori apistici legalmente riconosciute ed operanti nel territorio provinciale;
d) un rappresentante del Servizio agricoltura e alimentazione competente per territorio.
2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Amministrazione provinciale.
3. La Commissione apistica provinciale dura in carica cinque anni.
Art. 4
1. La Commissione apistica provinciale svolge i seguenti compiti consultivi per l'Amministrazione provinciale:
a) esamina le comunicazioni dei nomadisti, esprimendo il parere in merito;
b) propone i criteri di priorità nell'utilizzazione delle postazioni;
c) propone i criteri per la compatibilità tra gli apiari stanziali e quelli nomadi;
d) propone ogni altra iniziativa idonea a consentire una corretta applicazione del presente regolamento;
e) esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri su eventuali controversie che possano sorgere nell'applicazione del presente regolamento.
2. Nell'individuazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 1, deve comunque essere assicurata la priorità per l'utilizzazione delle postazioni utilizzate in precedenza dai produttori.
Art. 5
1. Gli apicoltori, quando spostano gli alveari per nomadismo o per la costituzione di nuovi apiari, devono rispettare le distanze minime dagli altri apiari.
2. Le distanze tra gli apiari devono essere calcolate dal centro dei singoli apiari.
3. Gli apiari, siano essi nomadi che stanziali, hanno dei raggi di rispetto in base alla loro consistenza che sono stabiliti dalla seguente tabella:
m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari;
m. 150 di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari;
m. 250 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari;
m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 e più alveari.
4. La Commissione apistica provinciale può, per particolari condizioni di raccolta e per specifiche situazioni, proporre, all'Assessorato regionale agricoltura, modifiche temporanee alle distanze indicate al comma 3. L'assessorato regionale può approvare la proposta con apposita circolare.
Art. 6
1. Il regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25, concernente la disciplina del nomadismo in apicoltura nella regione Emilia-Romagna, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 LR 4 marzo 2019, n. 2 il presente regolamento è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'art. 5.

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