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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 61

REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 17 febbraio 2005 n. 3

R.R. 8 aprile 2009 n. 1

(1)

Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'avvio e la gestione del sistema di contabilità economica, dal 1° gennaio 1996, per le Aziende Unità Sanitarie Locali e per le Aziende Ospedaliere, in seguito denominate "Aziende sanitarie", informato alle disposizioni del codice civile, in osservanza al disposto dell'articolo 12 della L.R. 20 dicembre 1994, n.50.
2. Il presente regolamento comprende gli schemi obbligatori del bilancio di previsione pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.
3. Le Aziende sanitarie adottano gli schemi di cui al comma 2, al fine di garantire un livello informativo di base comune e quindi l'omogeneità dei dati a livello regionale.
4. Le Aziende sanitarie possono articolare più analiticamente gli schemi proposti e costituire conti analitici per la corretta previsione e successiva rilevazione delle operazioni gestionali.
5. La contabilità economica viene gestita con la tecnica della partita doppia.

Note del Redattore:

Gli allegati del presente regolamento sono stati sostituiti prima dall'art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005 n. 3, in seguito ancora sostituiti dall' art. 1 del R.R. 8 aprile 2009 n. 1

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