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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 61

REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 17 febbraio 2005 n. 3

R.R. 8 aprile 2009 n. 1

(1)

Art. 3
Bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione è un preventivo economico di durata triennale, aggiornato annualmente. È articolato secondo una specifica struttura tecnica che risponde alle norme civilistiche in materia di conto economico, secondo il disposto dell'articolo 2425 del codice civile.
2. Il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti :
a) un preventivo economico che riporta costi e oneri, ricavi e proventi previsti per ciascuno dei tre anni di riferimento;
b) un prospetto Fonti e Impieghi che riporta i flussi in entrata ed in uscita previsti in ciascuno dei tre anni di riferimento.
3. Gli schemi regionali obbligatori dei documenti componenti il bilancio pluriennale di previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 50/'94, sono riportati quale parte integrante e sostanziale al presente regolamento come Allegato n. 1.
4. Le Aziende sanitarie sono comunque tenute a predisporre un bilancio pluriennale di previsione secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.

Note del Redattore:

Gli allegati del presente regolamento sono stati sostituiti prima dall'art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005 n. 3, in seguito ancora sostituiti dall' art. 1 del R.R. 8 aprile 2009 n. 1

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