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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 61

REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 17 febbraio 2005 n. 3

R.R. 8 aprile 2009 n. 1

(1)

Art. 4
Bilancio economico preventivo
1. Il bilancio economico preventivo è un preventivo economico a valere per l'anno di riferimento.
2. Il bilancio economico preventivo è composto dai seguenti documenti :
a) un preventivo economico che evidenzia i costi ed i ricavi previsti per il periodo di riferimento;
b) un prospetto Fonti e Impieghi che evidenzia i flussi in entrata ed in uscita previsti per l'anno di riferimento.
3. La struttura dei documenti di cui al comma 2 è la stessa di quelli del bilancio pluriennale di previsione di cui all'articolo 3.
4. Gli schemi regionali obbligatori dei documenti componenti il bilancio economico preventivo di cui al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 50/'94 sono riportati quale parte integrante e sostanziale al presente regolamento come Allegato n. 2.

Note del Redattore:

Gli allegati del presente regolamento sono stati sostituiti prima dall'art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005 n. 3, in seguito ancora sostituiti dall' art. 1 del R.R. 8 aprile 2009 n. 1

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