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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 61

REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 17 febbraio 2005 n. 3

R.R. 8 aprile 2009 n. 1

(1)

Art. 5

(aggiunta lettera d) al comma 2 e modificato comma 3 da art. 1 del R.R. 17 febbraio 2005)

Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda relativamente all'esercizio di riferimento, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali.
2. Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti :
a) Conto economico
b) Stato patrimoniale
c) Nota integrativa.
d) rendiconto di liquidità (Fonti impieghi)
3. Gli schemi regionali obbligatori del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui al comma 4 dell'articolo 13 della L.R. n. 50/'94, nonchè lo schema di rendiconto di liquidità (Fonti-Impieghi), sono riportati quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento come Allegato n. 3.
4. La nota integrativa deve contenere le informazioni previste dalle vigenti norme del codice civile; inoltre, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 50/'94, deve contenere la ripartizione dei valori economici distinti in servizi sanitari ed altri.
5. La relazione al bilancio di esercizio, prevista dall' articolo 14 della L.R. n. 50/'94, deve tra l'altro contenere con riferimento al comma 1 lett. f), dello stesso articolo 14, il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa il cui schema è coincidente con quello del "Prospetto contenente gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci delle Unità sanitarie locali", in base alla circolare del ministero del Tesoro 21 dicembre 1981, n. 31933, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 5 gennaio 1982, n. 3.

Note del Redattore:

Gli allegati del presente regolamento sono stati sostituiti prima dall'art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005 n. 3, in seguito ancora sostituiti dall' art. 1 del R.R. 8 aprile 2009 n. 1

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