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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 61

REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 17 febbraio 2005 n. 3

R.R. 8 aprile 2009 n. 1

(1)

Art. 6
Redazione del bilancio
1. Le Aziende sanitarie devono uniformare la stesura del bilancio a corretti principi di redazione.
2. I principi di redazione, inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei dati in bilancio.
3. Le Aziende sanitarie, nella predisposizione del bilancio di esercizio, dovranno rispettare i seguenti principi :
a) Utilità del bilancio di esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.
b) Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.
c) Comprensibilità (chiarezza).
d) Neutralità (imparzialità).
e) Prudenza.
f) Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio.
g) Comparabilità.
h) Omogeneità.
i) Continuità (costanza di applicazione) dei principi contabili e dei criteri di valutazione.
l) Competenza.
m) Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.
n) Il costo come criterio base delle valutazioni del bilancio d'esercizio.
o) Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili.
p) Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie.
q) Verificabilità dell'informazione.
4. La specificazione dei contenuti di ogni singolo principio è illustrata nel documento "Il sistema di contabilità economica", parte integrante e sostanziale del presente regolamento come Allegato n. 4.

Note del Redattore:

Gli allegati del presente regolamento sono stati sostituiti prima dall'art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005 n. 3, in seguito ancora sostituiti dall' art. 1 del R.R. 8 aprile 2009 n. 1

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