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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 4 dicembre 2001

Art. 3
Protocolli di collaborazione istituzionale
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può stipulare protocolli di collaborazione con altri territori e Stati esteri nel rispetto delle normative nazionali in materia e nei limiti e con le procedure dalle stesse previste.
2. I protocolli sono di norma stipulati con altri territori e Stati esteri con i quali sono stati realizzati, in precedenza e con esito positivo, rapporti di collaborazione.
3. Tali protocolli riguardano la collaborazione su materie di competenza regionale, possono prevedere il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati dei rispettivi territori favorendo la prospettazione e realizzazione di progetti di collaborazione tra soggetti omologhi, anche al fine di predisporre programmi e progetti per il finanziamento comunitario.
4. I protocolli sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne autorizza la sottoscrizione, hanno di norma durata triennale e, salvo espressa clausola, non prevedono il tacito rinnovo.

Note del Redattore:

La L.R. 27 giugno 1997, n.18 è stata abrogata dall'art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, lett. a della medesima legge. La suddetta abrogazione decorre dal 29/12/2008, data di approvazione della DGR n. 2395/2008.

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