Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 4 dicembre 2001

Art. 4
Sviluppo del partnerariato
1. Il Programma di interventi ed iniziative nell'ambito delle relazioni internazionali, approvato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 18/97, individua, fra l'altro, le aree prioritarie di collaborazione con le quali saranno stipulati i protocolli di cui all'art. 3 ed attuate le iniziative di cui al presente articolo.
2. Nel quadro delle priorità territoriali di cui al Programma ricordato al comma 1, la Giunta regionale:
a) promuove e incentiva le attività formative generali volte a promuovere l'integrazione europea e l'esecuzione dei protocolli, favorendo la realizzazione di scambi fra funzionari della propria Amministrazione e della Amministrazione partner, anche con il ricorso ai finanziamenti previsti dai programmi comunitari o di organismi internazionali a ciò destinati;
b) favorisce le attività intese a sviluppare forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati dei rispettivi territori, anche nel quadro di programmi ed iniziative dell'Unione Europea ed a tal fine promuove la realizzazione di tirocini presso l'Amministrazione regionale, le associazioni di categoria, gli atenei della regione ed istituti ed enti di formazione;
c) favorisce la costituzione e l'attività di associazioni di amicizia tra cittadini delle due realtà, al fine di promuovere la conoscenza della realtà sociale, economica e culturale dei rispettivi territori.
3. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di collaborazione internazionale le attività di cui al comma 2 possono riguardare, in via sperimentale, anche Regioni e territori legati da rapporti di collaborazione con le Regioni e i territori di cui al comma 1 dell'art. 3.
4. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con associazioni e organismi di coordinamento degli Enti locali regionali ed internazionali. A tal fine la Giunta regionale può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con associazioni o organismi espressione degli Enti locali per favorire, coordinare e programmare le attività di partnerariato in ambito europeo.

Note del Redattore:

La L.R. 27 giugno 1997, n.18 è stata abrogata dall'art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, lett. a della medesima legge. La suddetta abrogazione decorre dal 29/12/2008, data di approvazione della DGR n. 2395/2008.

Espandi Indice