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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 4 dicembre 2001

Art. 7
Finanziamento delle attività
1. Le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento possono essere realizzate dalla Regione Emilia-Romagna direttamente o in collaborazione con associazioni di categoria e degli Enti locali, le università presenti sul territorio regionale, istituti ed enti di formazione, associazioni ed organismi internazionali o loro rappresentanze regionali.
2. La collaborazione con i soggetti indicati al comma 1 può essere regolata da apposite convenzioni, stipulate dalla Giunta regionale, le quali prevedono le attività da svolgere, gli impegni a carico di ciascun soggetto, la durata, la quantificazione delle spese a carico della Regione e le relative modalità di erogazione.

Note del Redattore:

La L.R. 27 giugno 1997, n.18 è stata abrogata dall'art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, lett. a della medesima legge. La suddetta abrogazione decorre dal 29/12/2008, data di approvazione della DGR n. 2395/2008.

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