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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 4 dicembre 2001

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Gemellaggi tra Comuni e tra altri Enti locali
Art. 3 - Protocolli di collaborazione istituzionale
Art. 4 - Sviluppo del partnerariato
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni ed organismi interregionali
Art. 6 - Informazione e diffusione delle tematiche dell'integrazione europea
Art. 7 - Finanziamento delle attività
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta le norme di applicazione della L.R. 27 giugno 1997, n. 18 recante "Iniziative per la promozione e l'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti" ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della stessa, per l'attuazione, la promozione e il sostegno alle iniziative tese a favorire il processo di integrazione dell'Unione Europea e a creare un'atmosfera di collaborazione e di comprensione più intensa tra i popoli di tutti i continenti.
2. In particolare sono definite le modalità attuative relativamente alle attività che possono essere intraprese dalla Regione Emilia-Romagna per:
a) favorire il processo d'integrazione dell'Unione Europea e lo sviluppo di collaborazioni tra i popoli di tutti i continenti attraverso la partecipazione ad associazioni ed organismi internazionali;
b) promuovere lo sviluppo di gemellaggi;
c) pervenire alla stipula e attuare protocolli di collaborazione con Regioni e territori di altri Stati dell'Unione Europea e del mondo;
d) incentivare attività di studio e di ricerca, lo scambio tra giovani, la costituzione di associazioni di amicizia fra i territori per i quali sono in vigore i protocolli d'intesa, la promozione delle tematiche europee del partenariato;
e) attivare rapporti con le organizzazioni europeiste.
Art. 2
Gemellaggi tra Comuni e tra altri Enti locali
1. La Regione favorisce il gemellaggio dei Comuni e di altri Enti locali dell'Emilia-Romagna con quelli dei Paesi membri dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali; favorisce inoltre il gemellaggio tra gli Enti locali della regione con altri Enti locali italiani.
2. In particolare la Regione fornisce, se richiesta, la propria assistenza agli Enti locali dell'Emilia-Romagna nella ricerca e selezione del partner in ambito europeo e nelle Regioni e territori con i quali sono in corso protocolli di collaborazione a livello internazionale.
Art. 3
Protocolli di collaborazione istituzionale
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può stipulare protocolli di collaborazione con altri territori e Stati esteri nel rispetto delle normative nazionali in materia e nei limiti e con le procedure dalle stesse previste.
2. I protocolli sono di norma stipulati con altri territori e Stati esteri con i quali sono stati realizzati, in precedenza e con esito positivo, rapporti di collaborazione.
3. Tali protocolli riguardano la collaborazione su materie di competenza regionale, possono prevedere il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati dei rispettivi territori favorendo la prospettazione e realizzazione di progetti di collaborazione tra soggetti omologhi, anche al fine di predisporre programmi e progetti per il finanziamento comunitario.
4. I protocolli sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne autorizza la sottoscrizione, hanno di norma durata triennale e, salvo espressa clausola, non prevedono il tacito rinnovo.
Art. 4
Sviluppo del partnerariato
1. Il Programma di interventi ed iniziative nell'ambito delle relazioni internazionali, approvato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 18/97, individua, fra l'altro, le aree prioritarie di collaborazione con le quali saranno stipulati i protocolli di cui all'art. 3 ed attuate le iniziative di cui al presente articolo.
2. Nel quadro delle priorità territoriali di cui al Programma ricordato al comma 1, la Giunta regionale:
a) promuove e incentiva le attività formative generali volte a promuovere l'integrazione europea e l'esecuzione dei protocolli, favorendo la realizzazione di scambi fra funzionari della propria Amministrazione e della Amministrazione partner, anche con il ricorso ai finanziamenti previsti dai programmi comunitari o di organismi internazionali a ciò destinati;
b) favorisce le attività intese a sviluppare forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati dei rispettivi territori, anche nel quadro di programmi ed iniziative dell'Unione Europea ed a tal fine promuove la realizzazione di tirocini presso l'Amministrazione regionale, le associazioni di categoria, gli atenei della regione ed istituti ed enti di formazione;
c) favorisce la costituzione e l'attività di associazioni di amicizia tra cittadini delle due realtà, al fine di promuovere la conoscenza della realtà sociale, economica e culturale dei rispettivi territori.
3. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di collaborazione internazionale le attività di cui al comma 2 possono riguardare, in via sperimentale, anche Regioni e territori legati da rapporti di collaborazione con le Regioni e i territori di cui al comma 1 dell'art. 3.
4. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con associazioni e organismi di coordinamento degli Enti locali regionali ed internazionali. A tal fine la Giunta regionale può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con associazioni o organismi espressione degli Enti locali per favorire, coordinare e programmare le attività di partnerariato in ambito europeo.
Art. 5
Partecipazione ad associazioni ed organismi interregionali
1. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate dalla L.R. n. 18 del 1997, la Giunta regionale promuove la partecipazione della Regione ad organizzazioni e associazioni costituite tra le Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali relativamente all'attività delle Comunità Europee, del Consiglio d'Europa e ad altre associazioni e organismi internazionali aventi lo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realtà locali d'Europa che siano rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione stessa.
2. L'adesione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, secondo quanto prevede l'art. 47 dello Statuto e nelle forme previste dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 1997, n. 25.
Art. 6
Informazione e diffusione delle tematiche dell'integrazione europea
1. La Regione promuove e favorisce la diffusione delle tematiche dell'integrazione europea, promuovendo azioni di riflessione sui valori europei rivolte alla generalità della popolazione o a soggetti ed ambiti tematici specifici. In particolare sono favorite le attività di informazione rivolte ai giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con organizzazioni e strutture giovanili.
2. Le iniziative di cui al comma 1 riguardano soprattutto gli obiettivi dell'Unione Europea, le sue istituzioni e le sue politiche ed i loro sviluppi nella prospettiva dell'Agenda 2000, con particolare riguardo all'ampliamento dell'Unione Europea, e sono orientate a sensibilizzare ed incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, in forma singola od organizzata, alla creazione dell'Europa ed alla formazione di una cittadinanza europea. Sono inoltre finalizzate a promuovere la partecipazione a programmi europei nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o gli scambi giovanili.
3. La Regione promuove, inoltre, iniziative di informazione e sensibilizzazione degli Enti locali del territorio regionale con l'obiettivo di incentivare la partecipazione ai programmi comunitari, promuovere la cooperazione transnazionale e la partecipazione a reti europee ed internazionali.
4. Ai fini del presente articolo la Giunta regionale stabilisce rapporti con le organizzazioni e le associazioni degli Enti locali ed europeiste, realizzando scambi di informazione, attività di studio congiunte, organizzazione di incontri, conferenze e dibattiti tesi a sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo i giovani, alla realizzazione ed agli obiettivi della costruzione europea.
Art. 7
Finanziamento delle attività
1. Le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento possono essere realizzate dalla Regione Emilia-Romagna direttamente o in collaborazione con associazioni di categoria e degli Enti locali, le università presenti sul territorio regionale, istituti ed enti di formazione, associazioni ed organismi internazionali o loro rappresentanze regionali.
2. La collaborazione con i soggetti indicati al comma 1 può essere regolata da apposite convenzioni, stipulate dalla Giunta regionale, le quali prevedono le attività da svolgere, gli impegni a carico di ciascun soggetto, la durata, la quantificazione delle spese a carico della Regione e le relative modalità di erogazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La L.R. 27 giugno 1997, n.18 è stata abrogata dall'art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, lett. a della medesima legge. La suddetta abrogazione decorre dal 29/12/2008, data di approvazione della DGR n. 2395/2008.

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