REGOLAMENTO REGIONALE 13 febbraio 2006, n. 2
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI")
BOLLETTINO UFFICIALE n. 19 del 13 febbraio 2006
INDICE
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili
Art. 4 - Aggiornamento
Art. 5 - Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 1
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, degli Organi assembleari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, e da parte delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa, con riferimento:
a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196 del 2003 ;
b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 2
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003 .
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Nelle schede allegate al presente Regolamento numerate dal n. 1 al n. 13 sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.
Art. 4
Aggiornamento
1. Con apposito Regolamento dell'Assemblea legislativa viene aggiornata e integrata periodicamente l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.
Art. 5
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e reso disponibile in Internet, nel sito WEB dell'Assemblea legislativa ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Annessi: