REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro
Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30 ottobre 2015 n. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2
(prima sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi da art. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Art. 22
(prima modificato comma 4 da art. 18 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi sostituita rubrica e comma 4 da art. 14 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Comunicazione di dati effettuati da Agrea
1.
AGREA può comunicare ad AGEA, alla Giunta e ad altri organismi pagatori regionali i dati relativi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunque denominati previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore degli operatori del settore agricolo, stanziati da Unione europea, Stato e Regione.
2.
AGREA può comunicare agli enti di cui al comma 1 i dati relativi ai pagamenti gestiti ed effettuati, nonché alle eventuali irregolarità constatate, richiesti dalla Commissione europea o da altri enti pubblici per finalità di controllo dei finanziamenti erogati.
3.
AGREA può comunicare agli enti di cui al comma 1 nonché agli altri enti pubblici e privati nelle cui funzioni istituzionali rientrano i controlli preliminari o successivi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunque denominati, i dati necessari per effettuare tali controlli.
4.
I dati di cui al presente articolo comprendono, di norma: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, CAA con mandato fascicolo, importi pagati o recuperati, data del recupero ed estremi dell'atto con cui si dispone il recupero, dati relativi al terreno e ai prodotti.