Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/10/2015 | ||
2. | 31/10/2007 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/10/2015
REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro
Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30 ottobre 2015 n. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2
(prima sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi da art. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Art. 19
Comunicazione e diffusione di dati in materia di turismo
1.
La Giunta può comunicare e diffondere, per finalità di promozione turistica, i dati relativi alle strutture ricettive e di ristorazione, alle agenzie immobiliari e alle strutture di pubblica utilità ubicate nelle località turistiche, tra cui case di cura e farmacie. I dati si riferiscono a denominazione, recapito, servizi offerti, immagini e costi.
2.
Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta può comunicare e diffondere anche per via telematica i dati personali relativi a chi esercita la professione turistica (accompagnatori turistici, guide turistiche, guide ambientali escursionistiche) ed in particolare, oltre a quelli già previsti dall'
articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), quelli relativi ai recapiti anche telefonici necessari per la rintracciabilità degli stessi.