REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro
Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30 ottobre 2015 n. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2
(prima sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi da art. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Art. 14
(prima sostituito da art. 11 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi da art. 12 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
1.
I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui il nominativo (nome e cognome) o denominazione della ditta dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, il comune di residenza e numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento.
2.
I Titolari possono diffondere, per la trasparenza dell'attività amministrativa e per pubblicizzare la propria attività istituzionale, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti anche sulla base di progetti presentati, costituiti dall'indicazione dei soggetti che hanno disposto il contributo, qualora richiesto dagli stessi destinatari del contributo, della denominazione del progetto, dell'entità contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3.
I Titolari possono comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo i dati relativi all'intero progetto.
4.
I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo tra cui, in particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l'erogazione stessa.
5.
I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati e ricevuti ai Ministeri o agli enti italiani ed europei competenti, per effettuare attività di certificazione, rendicontazione e monitoraggio.