REGOLAMENTO REGIONALE 08 aprile 2009, n. 1
SOSTITUZIONE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO 27 DICEMBRE 1995, N. 61 'REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)' E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
(Regolamento di pura modifica al R.R. 27 dicembre, n. 61 , di cui sostituisce gli allegati nn. 1, 2 e 3)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 62 del 10 aprile 2009
Art. 1
Sostituzione di allegati
1. Gli allegati n. 1, n. 2, e n. 3 al Regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61 "Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo Regolamento di contabilità di cui all'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere)" come modificato dal Regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 ""Modifica al Regolamento 27 dicembre 1995 n. 61" Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo Regolamento di contabilità di cui all'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere)"" sono sostituiti dai seguenti allegati:
a) Allegato n. 1 "Schema di conto economico del bilancio pluriennale di previsione (art. 6, comma 4, L.R. n. 50/1994) e Schema di Rendiconto di liquidità (Fonti- Impieghi)";
b) Allegato n. 2 "Schema di conto economico del bilancio economico preventivo (art. 7, comma 1, L.R. n. 50/1994) e Schema di Rendiconto di liquidità (Fonti-Impieghi)";
c) Allegato n. 3 "Schema del bilancio d'esercizio - Stato patrimoniale e Conto economico (art. 13, comma 3, L.R. n. 50/1994) e Schema di Rendiconto di liquidità (Fonti- Impieghi).
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.