REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 24 aprile 2009
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Norme transitorie e finali
1. Le Commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare con le modalità e le funzioni previste nelle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento fino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi collegiali ridisciplinati ai sensi del Titolo III.
2. La Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione) e la Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), continuano ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) ed alla delibera di Giunta regionale n. 2347 del 29 dicembre 2008.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.