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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4.

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 17 luglio 2014, n. 12

TITOLO II
COMMISSIONI E ORGANISMI COLLEGIALI SOPPRESSI
Art. 2
Soppressione di Commissioni e di organismi collegiali
1. Sono soppressi i seguenti organismi:
a) Commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
b) Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
c) Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
d) Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
e) Consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
f) Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti);
g) Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

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