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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4.

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 17 luglio 2014, n. 12

Capo I
Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita
Art. 3
Istituzione e finalità
1. E' istituita la "Commissione consultiva tecnicoscientifica sul percorso nascita", con la finalità di assistere la Giunta regionale nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio) e dall'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1989, n.27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli).
Art. 4
Modalità di funzionamento e compiti
1. La Commissione svolge la propria attività con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) valutazione della qualità dell'assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio, relativamente a tempestività di accesso ai servizi, continuità dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne riguardo alle diverse modalità assistenziali e di espletamento del parto;
b) valutazione della qualità delle informazioni ricevute dalle donne relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;
c) monitoraggio delle modalità dei parti avvenuti nel territorio regionale;
d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto nelle Aziende sanitarie;
e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle più appropriate ed efficaci modalità organizzative per l'assistenza ostetrica e perinatale.
2. La Commissione individua le tematiche prioritarie su cui lavoreranno appositi gruppi che saranno coordinati da singoli suoi componenti e che vengono istituiti con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali anche con la partecipazione di esperti individuati dalla Commissione stessa. Gli elaborati prodotti da tali gruppi saranno valutati dalla Commissione.
3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.
4. La Commissione può avvalersi, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, del supporto dei Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna.
Art. 5
Composizione
1. La Commissione è composta dall'Assessore competente in materia di politiche per la salute, o suo delegato, che la presiede e da professionisti ed esperti coinvolti a diverso livello nel "Percorso nascita" di cui all'art. 8 della legge regionale n. 27 del 1989, che siano rappresentativi delle diverse realtà territoriali e dei servizi regionali competenti.
Art. 6
Nomina e durata
1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la salute.
2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.
Art. 7
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

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