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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4.

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 17 luglio 2014, n. 12

Capo II
Commissione Consultiva tecnico-Scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS.
Art. 8
Istituzione e finalità
1. E' istituita la "Commissione Consultiva tecnico- Scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS" con la finalità di assistere la Giunta regionale nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS).
2. In particolare la Commissione collabora alla predisposizione della relazione tecnica prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1988 sulla evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.
Art. 9
Modalità di funzionamento e compiti
1. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.
2. La Commissione individua i settori o i compiti specifici su cui lavoreranno appositi gruppi di lavoro, che sono istituiti con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali anche con la partecipazione di esperti individuati dalla Commissione stessa.
Art. 10
Composizione
1. La Commissione è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche per la salute, o suo delegato, che la presiede, ed è composta da esperti di diversa professionalità tra le discipline interessate alla prevenzione, cura e assistenza delle persone sieropositive HIV e da esperti provenienti dal volontariato, operanti a livello regionale, impegnati nella prevenzione e assistenza alle persone HIV positive.
Art. 11
Nomina e durata
1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la salute.
2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.
Art. 12
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art.3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

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