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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4.

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 17 luglio 2014, n. 12

Capo III
Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare delle malattie emorragiche congenite
Art. 13
Istituzione e finalità
1. Per l'espletamento dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia), finalizzati alla formazione e all'addestramento dei pazienti affetti da malattie emorragiche congenite e dei loro assistenti, le Aziende sanitarie istituiscono una Commissione aziendale per l'addestramento al trattamento domiciliare delle Malattie Emorragiche Congenite.
Art. 14
Modalità di funzionamento e compiti
1. La Commissione svolge la propria attività con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di formazione e addestramento e delle relative modalità di svolgimento;
b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di entrambi, previo accertamento:
1) della loro idoneità psicofisica all'addestramento e alla pratica della autoinfusione o dell'infusione certificata dal Medico di Medicina Generale;
2) della diagnosi di malattia emorragica congenita del paziente;
c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.
2. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.
Art. 15
Composizione
1. La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario dell'Azienda o da un suo delegato ed è composta da esperti in malattie emorragiche congenite che rappresentino le diverse professionalità coinvolte nell'addestramento dei pazienti affetti da tali patologie o dei loro assistenti. Fanno altresì parte della Commissione rappresentanti delle associazioni degli utenti.
Art. 16
Nomina e durata
1. La commissione ed i suoi componenti sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria ove si svolge il corso, che ne determina la durata in carica.
Art. 17
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

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