REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n.19, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.