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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 225 del 28 dicembre 2009

Art. 1
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. Le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui all'art. 19 della LR 30 del 1998, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni, rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di imprese, aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26-bis, comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale).
2. L' autorizzazione è unica, rilasciata anche in più copie secondo necessità, al singolo o all'impresa avente titolo, che abbia la proprietà o la disponibilità (in leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio) dell'autobus.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale in conformità dell'articolo 26-bis, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998, le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente devono servirsi, per l'esecuzione del trasporto, esclusivamente di soggetti in possesso di abilitazione professionale e di idoneità a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata. La rimessa deve essere di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il servizio. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
5. Sono determinati dalla Provincia entro il limite complessivo massimo di euro 250 i costi dei diritti di segreteria, degli oneri di istruttoria e tenuta registro, della targa esterna al mezzo recante dicitura NCC e logo della Provincia ed altresì della targa interna recante i dati della autorizzazione, di identificazione dell'autobus, della matricola conducente o altro identificativo, da corrispondersi all'amministrazione quale contributo per la gestione delle pratiche e dell'attività degli uffici.
6. Resta ferma la possibilità di esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte di imprese autorizzate da altre Regioni o da altri Stati dell'Unione Europea.

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