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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 225 del 28 dicembre 2009

Art. 12
Contenuto della domanda di autorizzazione e contenuto dell'autorizzazione
1. 1. Il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'art 26-bis, comma 3, della l.r. n. 30 del 1998 deve essere riprodotto nel documento d'autorizzazione rilasciato all'impresa.
2. L'autorizzazione deve inoltre riportare:
a) generalità e codice fiscale dell'intestatario;
b) il numero di targa degli autobus destinati al servizio;
c) tipo di autobus (categoria M2 fino a 5t di massa massima, categoria M3 aventi massa massima superiore a 5t.);
d) numero di posti utili per ogni autobus destinato al servizio;
e) ubicazione della rimessa conformemente a quanto previsto dall'art.1 comma 4;
f) numero ed estremi anagrafici dei conducenti; riferimento dei titoli abilitativi alla guida e di abilitazione professionale; tipologia del rapporto di lavoro;
g) appositi spazi su cui annotare gli esiti delle verifiche dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e di idoneità professionale, nonché gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;
h) i divieti e le esenzioni relativi all'uso di autobus acquistati con contributi pubblici;
i) appositi spazi per annotazioni conseguenti alla possibilità di sostituzione dei mezzi nonché al potenziamento del parco autobus (le cui variazioni debbono essere tempestivamente comunicate dall'impresa di trasporto alla Provincia, per il necessario aggiornamento dell'autorizzazione).

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