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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 225 del 28 dicembre 2009

Art. 14
Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica
1. L'intestatario dell'autorizzazione, o un suo sostituto, conserva presso i propri uffici ed aggiorna tempestivamente, come di seguito specificato, il registro vidimato dalla Provincia che rilascia l'autorizzazione od altrimenti procede attraverso apposito sistema di registrazione automatica implementato dalla Provincia ad annotare giornalmente i seguenti dati:
a) generalità del committente del viaggio;
b) generalità del conducente;
c) giorno,ora di uscita e di rientro dell'autobus;
d) destinazione;
2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo. La mancanza del registro o l'omesso aggiornamento sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00.

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