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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 225 del 28 dicembre 2009

Art. 6
Reclami
1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione.

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