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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 225 del 28 dicembre 2009

Art. 8
Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 Sito esterno ("Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"), è fatto divieto di impiegare nel servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati a far data dal 1° gennaio 2004 con fondi pubblici salvo che per motivi eccezionali dichiarati dalla autorità prefettizia e/o dal Presidente della Regione con ordinanza, oppure, nel rispetto delle norme del C.D.S., autorizzative, d'uso e destinazione per classe di autobus, al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico di linea in casi eccezionali e di brevissima durata. La violazione del predetto divieto è punita con la sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2000.
2. E' consentito, previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23/12/03, distrarre dal servizio di linea, per effettuare servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita alla medesima regione Emilia-Romagna una quota parte giornaliera della sovvenzione stessa la quale, in funzione compensativa percentuale del vantaggio concorrenziale acquisito, contempla il finanziamento per l'acquisto, la spesa indivisa media standard del servizio di trasporto e gli oneri post servizio di trasporto.
3. La quota parte compensativa da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna viene fissata in misura forfettaria per giornata o parte di essa in euro 170,00.
4. Le Province istituiscono e organizzano idonei controlli anche in collaborazione con i Comuni per vigilare circa il rispetto del divieto previsto dal comma 1; erogano le sanzioni e ne introitano i corrispettivi pecuniari.
5. La Giunta Regionale, al fine dell'esenzione dal divieto di cui al comma 2, può prevedere criteri per la restituzione totale del contributo pubblico ricevuto e relativi interessi.

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