REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3
REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 225 del 28 dicembre 2009
Art. 10
Visite e verifiche
1. Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli possono essere sottoposti a ispezione a cura della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione per verificare l'idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, nonché alle prescrizioni della L.R. n. 30 del 1998 e del presente regolamento.
2. E' vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui al comma 1, siano risultati non idonei al servizio.