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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 225 del 28 dicembre 2009

Art. 2
Sicurezza del servizio
1. Nei servizi di noleggio con conducente le Imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa, la cui corrispondenza è verificata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio il mancato rispetto delle norme previste di cui agli articoli 80, 82, 116, 141, 142, 174, 179, 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada (CDS).
3. Le Province possono istituire corsi periodici di riqualificazione e aggiornamento dei conducenti con l'obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade, il risparmio energetico e la tutela ambientale, avuto inoltre riguardo ad eventuali raccomandazioni / linee guida espresse dal Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 ("Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza").
4. E' consentito l'utilizzo di mezzi immatricolati per il servizio di linea anche per il servizio di noleggio autobus con conducente, previa autorizzazione dell'Ente concedente la linea, ai sensi dell'art. 87 comma 4 C. d S. e della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 82, comma 6 del C.d S., nel rispetto del DM 23/12/2003 e dell'art. 8 del presente Regolamento.

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