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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 225 del 28 dicembre 2009

INDICE

Art. 1 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
Art. 2 - Sicurezza del servizio
Art. 3 - Rispetto delle condizioni di regolarità del servizio e della documentazione
Art. 4 - Qualità del servizio
Art. 5 - Regolarità contributiva dei conducenti
Art. 6 - Reclami
Art. 7 - Diritti dei conducenti del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente
Art. 8 - Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo
Art. 9 - Regime di abilitazione per il servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autovettura con conducente
Art. 10 - Visite e verifiche
Art. 11 - Procedimento sanzionatorio
Art. 12 - Contenuto della domanda di autorizzazione e contenuto dell'autorizzazione
Art. 13 - Durata dell'autorizzazione, inizio del servizio e periodo transitorio
Art. 14 - Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica
Art. 15 - Regime del registro regionale delle Imprese titolari delle autorizzazioni
Art. 1
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. Le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui all'art. 19 della LR 30 del 1998, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni, rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di imprese, aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26-bis, comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale).
2. L' autorizzazione è unica, rilasciata anche in più copie secondo necessità, al singolo o all'impresa avente titolo, che abbia la proprietà o la disponibilità (in leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio) dell'autobus.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale in conformità dell'articolo 26-bis, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998, le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente devono servirsi, per l'esecuzione del trasporto, esclusivamente di soggetti in possesso di abilitazione professionale e di idoneità a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata. La rimessa deve essere di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il servizio. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
5. Sono determinati dalla Provincia entro il limite complessivo massimo di euro 250 i costi dei diritti di segreteria, degli oneri di istruttoria e tenuta registro, della targa esterna al mezzo recante dicitura NCC e logo della Provincia ed altresì della targa interna recante i dati della autorizzazione, di identificazione dell'autobus, della matricola conducente o altro identificativo, da corrispondersi all'amministrazione quale contributo per la gestione delle pratiche e dell'attività degli uffici.
6. Resta ferma la possibilità di esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte di imprese autorizzate da altre Regioni o da altri Stati dell'Unione Europea.
Art. 2
Sicurezza del servizio
1. Nei servizi di noleggio con conducente le Imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa, la cui corrispondenza è verificata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio il mancato rispetto delle norme previste di cui agli articoli 80, 82, 116, 141, 142, 174, 179, 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada (CDS).
3. Le Province possono istituire corsi periodici di riqualificazione e aggiornamento dei conducenti con l'obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade, il risparmio energetico e la tutela ambientale, avuto inoltre riguardo ad eventuali raccomandazioni / linee guida espresse dal Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 ("Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza").
4. E' consentito l'utilizzo di mezzi immatricolati per il servizio di linea anche per il servizio di noleggio autobus con conducente, previa autorizzazione dell'Ente concedente la linea, ai sensi dell'art. 87 comma 4 C. d S. e della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 82, comma 6 del C.d S., nel rispetto del DM 23/12/2003 e dell'art. 8 del presente Regolamento.
Art. 3
Rispetto delle condizioni di regolarità del servizio e della documentazione
1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 26- bis, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 30 del 1998.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio:
a) l'omessa comunicazione, entro i termini stabiliti, della variazione dei dati di cui all'art. 26-bis, comma 3, lettere a) e b), della L.R. n. 30 del 1998;
b) l'omessa comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 26-bis, comma 5, della L.R. n. 30 del 1998, della modifica dei requisiti di cui agli articoli 5 , 6, del D.lgs. n. 395 del 2000 Sito esterno;
c) l'omessa comunicazione del venir meno dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26-bis, comma 2, della L.R. n. 30 del 1998;
d) l'utilizzo di mezzi e di conducenti non iscritti nell'autorizzazione unica;
e) l'effettuazione di servizi svolti in violazione dell'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.
3. La perdita dei requisiti di cui agli att .5, 6, 7, D.Lgs 395/2000 Sito esterno è regolata dalle disposizioni procedurali e sanzionatorie del medesimo DLgs.
4. Al fine di consentire, agli organi preposti ai controlli, la verifica del possesso dei requisiti di legge e la sussistenza degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte dell'impresa, deve essere conservata, a bordo del mezzo, copia conforme od originale della documentazione autorizzativa e della dichiarazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi immatricolati in linea per cui sia rilasciata l'autorizzazione alla distrazione deve essere altresì conservata la documentazione di cui all'art. 3, comma 3 del DM 23/12/2003. L'omissione costituisce infrazione alle norme relative alla regolarità della documentazione.
5. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione:
a) l'omissione delle comunicazioni di cui all'art 13, commi 4 e 6;
b) la mancanza del registro di cui all'art. 14 del presente regolamento e l'omesso o ingiustificatamente ritardato aggiornamento dello stesso.
Art. 4
Qualità del servizio
1. Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute ad evitare che:
a) la conduzione del veicolo sia affidata a conducenti non regolarmente assunti, anche se muniti di patente idonea;
b) salgano sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio, eccetto autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.
2. Gli autobus in servizio devono:
a) essere puliti e in perfetto stato d'uso;
b) tenere a bordo tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
c) essere muniti di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione obbligatoria;
d) essere in regola con documentazione di circolazione prevista dalla legislazione vigente;
e) essere condotti da personale in possesso di patente abilitante alla guida dell'autobus a cui si riferisce l'autorizzazione, carta di qualificazione del conducente (CQC persone) fatte salve le esenzioni di legge, età compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal codice della strada per la guida di tali veicoli;
f) essere allestiti in modo da assicurare il migliore comfort ai passeggeri;
g) disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia di dimensioni medie per passeggero;
h) esporre ben visibili i contrassegni e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;
i) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno e/o all'esterno del veicolo una targa rilasciata dalla Provincia che rechi i recapiti (postale, e-mail, fax) dell' impresa di trasporto e della struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione e gli estremi della autorizzazione, il numero di targa del mezzo, uno spazio per indicare la matricola del conducente o altro suo identificativo
j) recare in evidenza, senza vincoli di dimensione, almeno su un lato del veicolo il logo della regione Emilia-Romagna, accompagnato dalla dizione "Autoveicolo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ", qualora finanziato anche in parte con fondi pubblici regionali;
3. Il personale dipendente durante il servizio di trasporto deve tenere un abbigliamento comunque confacente al pubblico servizio ed altresì prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento e lo scarico dei bagagli.
4. Il personale dipendente visita, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e, nel caso siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.
Art. 5
Regolarità contributiva dei conducenti
1. Al fine di consentire agli organi di controllo la verifica del rispetto degli obblighi relativi alla regolarità contributiva e della normativa in materia di lavoro dipendente, l'impresa deve provvedere al rilascio al lavoratore di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno dalla quale risultino gli estremi di registrazione a libro matricola, l'applicazione dei contratti collettivi di categoria, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del conducente.
Art. 6
Reclami
1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 7
Diritti dei conducenti del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente
1. Le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente non possono privare i conducenti del diritto di:
a) rifiutare il trasporto di animali, se non indicato espressamente all'atto della pattuizione del servizio, ad esclusione dei cani per i non vedenti;
b) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
c) rifiutare di attendere il cliente quando la fermata debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
d) rifiutare il servizio all'utente che sia in stato di evidente alterazione tale da poter recare pericolo all'esercizio della guida del mezzo;
2. E'vietato rifiutare il servizio di trasporto di persone diversamente abili nonché del bagaglio e attrezzature di ausilio alle stesse. Qualora il mezzo non sia attrezzato specificamente per tale evenienza le operazioni di salita/discesa della persona diversamente abile debbono essere assistite dall'accompagnatore dello stesso.
Art. 8
Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 Sito esterno ("Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"), è fatto divieto di impiegare nel servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati a far data dal 1° gennaio 2004 con fondi pubblici salvo che per motivi eccezionali dichiarati dalla autorità prefettizia e/o dal Presidente della Regione con ordinanza, oppure, nel rispetto delle norme del C.D.S., autorizzative, d'uso e destinazione per classe di autobus, al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico di linea in casi eccezionali e di brevissima durata. La violazione del predetto divieto è punita con la sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2000.
2. E' consentito, previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23/12/03, distrarre dal servizio di linea, per effettuare servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita alla medesima regione Emilia-Romagna una quota parte giornaliera della sovvenzione stessa la quale, in funzione compensativa percentuale del vantaggio concorrenziale acquisito, contempla il finanziamento per l'acquisto, la spesa indivisa media standard del servizio di trasporto e gli oneri post servizio di trasporto.
3. La quota parte compensativa da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna viene fissata in misura forfettaria per giornata o parte di essa in euro 170,00.
4. Le Province istituiscono e organizzano idonei controlli anche in collaborazione con i Comuni per vigilare circa il rispetto del divieto previsto dal comma 1; erogano le sanzioni e ne introitano i corrispettivi pecuniari.
5. La Giunta Regionale, al fine dell'esenzione dal divieto di cui al comma 2, può prevedere criteri per la restituzione totale del contributo pubblico ricevuto e relativi interessi.
Art. 9
Regime di abilitazione per il servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autovettura con conducente
1. Le imprese costituite nelle forme giuridiche di cui all'art. 7 L. 21/1992 Sito esterno autorizzate al servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente sono inoltre abilitate all'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri con noleggio di autoveicoli con conducente destinati al trasporto fino a nove persone, autista compreso. Devono utilizzare per l'esecuzione del trasporto predetto esclusivamente personale idoneo professionalmente ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/92 Sito esterno ed iscritto all'apposito ruolo tenuto presso le Camere di Commercio. Le modalità di rilascio della conseguente autorizzazione, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, riferita al singolo veicolo, sono regolate dall'art. 8 L. 21/92 Sito esterno.
2. Le imprese titolari di autorizzazione di N.C.C. autobus possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di alunni, studenti o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza/interesse, sulla base di contratti o convenzioni purchè tali servizi non assumano le caratteristiche di servizio di linea come definito dall'art. 87 comma 1 C.D.S. e dall'art. 24 L.R. 30/1998.
Art. 10
Visite e verifiche
1. Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli possono essere sottoposti a ispezione a cura della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione per verificare l'idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, nonché alle prescrizioni della L.R. n. 30 del 1998 e del presente regolamento.
2. E' vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui al comma 1, siano risultati non idonei al servizio.
Art. 11
Procedimento sanzionatorio
1. Il procedimento di erogazione delle sanzioni è disciplinato dalla L.r. 28 aprile 1984 n.21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 12
Contenuto della domanda di autorizzazione e contenuto dell'autorizzazione
1. 1. Il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'art 26-bis, comma 3, della l.r. n. 30 del 1998 deve essere riprodotto nel documento d'autorizzazione rilasciato all'impresa.
2. L'autorizzazione deve inoltre riportare:
a) generalità e codice fiscale dell'intestatario;
b) il numero di targa degli autobus destinati al servizio;
c) tipo di autobus (categoria M2 fino a 5t di massa massima, categoria M3 aventi massa massima superiore a 5t.);
d) numero di posti utili per ogni autobus destinato al servizio;
e) ubicazione della rimessa conformemente a quanto previsto dall'art.1 comma 4;
f) numero ed estremi anagrafici dei conducenti; riferimento dei titoli abilitativi alla guida e di abilitazione professionale; tipologia del rapporto di lavoro;
g) appositi spazi su cui annotare gli esiti delle verifiche dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e di idoneità professionale, nonché gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;
h) i divieti e le esenzioni relativi all'uso di autobus acquistati con contributi pubblici;
i) appositi spazi per annotazioni conseguenti alla possibilità di sostituzione dei mezzi nonché al potenziamento del parco autobus (le cui variazioni debbono essere tempestivamente comunicate dall'impresa di trasporto alla Provincia, per il necessario aggiornamento dell'autorizzazione).
Art. 13
Durata dell'autorizzazione, inizio del servizio e periodo transitorio
1. Le licenze rilasciate dai Comuni e gli atti di subentro fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità fino al 5 gennaio 2011, termine perentorio stabilito per la successiva conversione delle stesse licenze comunali in autorizzazione di competenza provinciale.
2. I procedimenti di rilascio o di subentro in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono in capo ai Comuni fino alla loro conclusione.
3. Gli atti inerenti ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni poste in essere dai Comuni nel periodo transitorio sono fatti salvi e possono essere utilizzati dalle Province nell'esercizio della funzione autorizzatoria di competenza.
4. Le nuove autorizzazioni avranno durata quinquennale e l'intestatario ha l'obbligo di comunicare alla Provincia l'inizio del servizio con un anticipo di almeno 7 giorni. Qualora l'impresa abbia già comunicato l'inizio del servizio ma dimostri di non poter iniziare per causa di forza maggiore, il termine già comunicato per l'inizio attività è prorogato di 15 giorni.
5. L'impresa viene cancellata dal registro provinciale su richiesta della stessa conseguentemente l'autorizzazione viene revocata.
6. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità della persona che svolge la direzione dell'attività, si richiamano le previsioni dell'art 10 comma 1,2,3 del D.Lgs n.395/2000 Sito esterno per quanto concerne il proseguimento provvisorio dell'attività.
7. Nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di inizio del servizio, l'intestatario deve presentare i seguenti documenti:
a) certificazione in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, agli enti di previdenza ed assistenza;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 Sito esterno, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati, operai, autisti;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 Sito esterno, dalla quale risulti la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dall'impresa;
d) iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus;
e) documentazione comprovante la disponibilità della rimessa;
f) dati dei veicoli, targhe, posti, caratteristiche, equipaggiamenti speciali.
Art. 14
Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica
1. L'intestatario dell'autorizzazione, o un suo sostituto, conserva presso i propri uffici ed aggiorna tempestivamente, come di seguito specificato, il registro vidimato dalla Provincia che rilascia l'autorizzazione od altrimenti procede attraverso apposito sistema di registrazione automatica implementato dalla Provincia ad annotare giornalmente i seguenti dati:
a) generalità del committente del viaggio;
b) generalità del conducente;
c) giorno,ora di uscita e di rientro dell'autobus;
d) destinazione;
2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo. La mancanza del registro o l'omesso aggiornamento sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00.
Art. 15
Regime del registro regionale delle Imprese titolari delle autorizzazioni
1. Al fine dell'istituzione del registro di cui all'articolo 26-ter della l.r. n. 30 del 1998, ogni Provincia deve comunicare formalmente all'assessorato regionale competente di aver attivato le rispettive sezioni provinciali di raccolta dati e trasmettere semestralmente alla Direzione Generale competente i medesimi dati e loro variazioni.
2. Il registro deve contenere i seguenti dati:
a) l'indicazione delle imprese titolari delle autorizzazioni;
b) il numero ed il tipo di autobus impiegati nel servizio (dati identificativi riportati dai documenti di circolazione) e successivi aggiornamenti circa i mezzi inseriti nel parco macchine successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
c) la specificazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.


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