REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3
REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
(sostituiti commi 1 e 5, aggiunti commi 3 bis e 4 bis e modificato comma 6 da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. La Città Metropolitana di Bologna, la Provincia, ovvero l'Agenzia per la Mobilità di cui all'articolo 19 della LR 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) nel caso di assegnazione alla stessa delle funzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente alle imprese richiedenti che hanno sede legale ovvero stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n.917 Testo unico dell'imposta sui redditi ( T.U.I.R.) nel territorio della Città Metropolitana o della Provincia e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26-bis, comma 1, della legge regionale n. 30 del 1998.
1 bis. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e il rinnovo è subordinato alla presentazione agli uffici competenti di una istanza, redatta su apposita modulistica da depositare, unitamente all'autocertificazione dell'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), entro il termine perentorio di 45 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione. In caso di inoltro tardivo dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'amministrazione competente rilascia una nuova autorizzazione.
1 ter. Il rilascio dell'autorizzazione e l'atto di rinnovo sono subordinate al previo accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti e dati dichiarati dall'impresa e al deposito da parte delle imprese richiedenti delle copie delle polizze assicurative dei mezzi d'uso. L'autorizzazione e i successivi atti di rinnovo sono rilasciati, previo ritiro della precedente autorizzazione o del rinnovo in originale e delle eventuali copie conformi dei predetti atti ove rilasciate.
1 quater. Nell'atto di rinnovo sono confermati i dati identificativi dell'autorizzazione già rilasciata (numero e data del primo rilascio) corredati dai riferimenti identificativi dei provvedimenti di autorizzazione e abilitazione previsti dalla legge (carta di circolazione) in corso di validità.
1 quinquies. Qualora l'impresa lasci scadere l'autorizzazione gli uffici preposti al rinnovo segnalano il fatto per competenza alla Motorizzazione Civile (MCTC) per i provvedimenti conseguenti di cancellazione dal registro REN nel caso l'impresa disponga di un parco mezzi costituito unicamente da autobus immatricolati per noleggio.
2. L' autorizzazione è unica, rilasciata anche in più copie secondo necessità, al singolo o all'impresa avente titolo, che abbia la proprietà o la disponibilità (in leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio) dell'autobus.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale in conformità dell'articolo 26-bis, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998, le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente devono servirsi, per l'esecuzione del trasporto, esclusivamente di soggetti in possesso di abilitazione professionale e di idoneità a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni.
3 bis. L'impresa che richiede l'autorizzazione o il rinnovo presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ex art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)all'amministrazione concernente il personale utilizzato dalla stessa impresa corredata dall'elenco e generalità dei lavoratori, dalla qualifica, dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, lavoro intermittente), degli estremi e scadenze del titolo nazionale o internazionale idoneo alla conduzione dei veicoli ex articolo 116 del D.lgs. n.285 del 1992 e della Carta di qualificazione del conducente in corso di validità (CQC persone) nonché, per i conducenti con età superiore a 60 anni, dalla dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica locale del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art.119 D. lgs.n.285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Alla dichiarazione sostitutiva sono allegate:
a) copia dei provvedimenti dei permessi e delle abilitazioni alla conduzione dei veicoli di categoria (patenti di guida e abilitazioni professionali);
b) copia della Carta di qualificazione del conducente (CQC persone);
c) la certificazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica se il conducente ha superato i 60 anni.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata. La rimessa deve essere di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il servizio. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
4 bis. Il soggetto che richiede l'autorizzazione è tenuto a dichiarare nell'istanza di autorizzazione e di rinnovo di avere la disponibilità della rimessa anzidetta per la sosta dei mezzi comprovata da copia della planimetria in scala con evidenza dell'area complessiva e degli stalli dimensionati. La dichiarazione di disponibilità unitamente a copia della planimetria è allegata al provvedimento di autorizzazione e di rinnovo.
5. Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente aventi la sede legale o la stabile organizzazione aziendale nella Regione Emilia-Romagna sono tenute all'atto della richiesta di nuova autorizzazione a corrispondere alla Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o alla Agenzia di mobilità un rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai diritti di segreteria, oneri di istruttoria e controllo, tenuta registro e archivio, targa esterna al mezzo recante dicitura NCC e logo della Città Metropolitana di Bologna ovvero della Provincia, targa interna recante estremi autorizzativi e altri dati identificativi. Il rimborso delle spese per il rilascio dell'autorizzazione quinquennale è quantificato in:
a) euro 150,00 per ogni autobus fino a 5 autobus;
b) euro 100,00 per ogni autobus qualora il parco mezzi sia superiore a 5 autobus.
5 bis. Il rimborso delle spese è dovuto in eguale misura anche in caso di istanza di rinnovo salvo che non sia richiesta per un periodo inferiore al quinquennio. In tal caso l'importo del rimborso sarà calcolato proporzionalmente dall'amministrazione in base alla durata del rinnovo dell'autorizzazione richiesta. E' altresì definito un rimborso per spese di istruttoria di euro 60,00 per le modifiche e le variazioni alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità.
6. Resta ferma la possibilità di esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte di imprese autorizzate da altre Regioni o da altri Stati dell'Unione Europea. Le predette imprese, sia nel caso di nuova autorizzazione che di rinnovo, devono dimostrare agli uffici preposti per il controllo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a), b), c) nonché quelli di cui all'art 13 comma 8 del regolamento.