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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 2

Art. 10

(modificato comma 1 da art. 5 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)

Visite e verifiche
1. Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli possono essere sottoposti a ispezione a cura della Città Metropolitana di Bologna o della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione per verificare l'idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, nonché alle prescrizioni della L.R. n. 30 del 1998 e del presente regolamento.
2. E' vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui al comma 1, siano risultati non idonei al servizio.

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